La cartolina postale prodotta dall’ufficio che indica altro nominativo non riconducibile al destinatario senza che ne sia indicata la parentela o la qualità del sottoscrittore non appare congrua. Ciò è sufficiente per stabilire l’irregolarità della notifica e la sua invalidità. Accolto in questi termini il ricorso della ricorrente, difesa dall’avv. Salvatore Davì, da parte della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo.
